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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta

Beni librari

A seguito delle modifiche all'art. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotte dal D.L. 19 giugno 2015 n. 78, le funzioni di tutela sui beni librari sono passate allo Stato, che le esercita attraverso la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. A far data dal 15 settembre 2016, a seguito di provvedimento del Direttore generale Biblioteche e Istituti culturali prot. N. 14763 del 20/07/2016, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta è delegata all’espletamento dell’intero procedimento amministrativo (dalla fase istruttoria all’atto autorizzativo) relativo a:

  • autorizzazione allo spostamento, anche temporaneo, di beni bibliografici (art. 21, comma 1, lett. b del d. lgs. 42/2004);
  • autorizzazione allo scarto del materiale bibliografico (art. 21, comma 1, lett. d del d. lgs. 42/2004);
  • autorizzazione al prestito di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (art. 48 del d. lgs. 42/2004)
  • autorizzazione alla riproduzione e digitalizzazione di beni librari (art. 21, comma 4 del d. lgs. 42/2004);
  • adozione di misure urgenti di salvataggio e recupero di beni bibliografici in caso di calamità naturali;
  • verifica dell’idoneità di sedi, attrezzature e impianti destinati alla conservazione di raccolte bibliografiche di enti pubblici e di privati dichiarati di eccezionale interesse culturale;
  • autorizzazione, dietro presentazione di un progetto, per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (restauro, spolveratura ecc.) su beni librari ed approvazione delle professionalità che eseguono gli interventi, con eventuale prescrizione di disposizioni vincolanti (art. 21, art. 31-33 del d. lgs. 42/2004);
  • rilascio di autorizzazioni derivanti da presentazione di denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni librari (art. 59 del d. lgs. 42/2004).

Le istanze degli enti pubblici devono pervenire su carta intestata dell'Ente con data e firma del responsabile.



Ultimo aggiornamento: 27/03/2024