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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta

Contributi statali e agevolazioni fiscali

FINANZIAMENTI A CARICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prevede obblighi conservativi per i proprietari di beni culturali pubblici e per i privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 30). Per gli archivi in particolare, il comma 4 enuncia gli obblighi di ordinamento e inventariazione, nonché l’obbligo di conservarli nella loro organicità.
In caso di inadempienza dei proprietari, lo Stato può imporre l’esecuzione degli interventi necessari a carico del proprietario, possessore o detentore; nel caso si tratti di interventi di particolare importanza o su beni in uso e godimento pubblico lo Stato può sostenere in tutto o in parte la spesa, o rimborsare al proprietario, anche per stati di avanzamento lavori, le somme da questi erogate (art. 34).
Le Soprintendenze Archivistiche possono proporre l’esecuzione diretta degli interventi attraverso le proposte di piano di spesa inviate annualmente alla Direzione Generale per gli Archivi, che approva un piano nazionale sulla base delle risorse economiche disponibili.

proprietari, possessori e detentori degli archivi possono anche richiedere contributi per interventi volontari. Per questi il contributo dello Stato è fissato di norma al tetto massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. L’ammontare del contributo può coprire anche l’intera spesa quando l’intervento rivesta particolare importanza o sia eseguito su beni in uso e godimento pubblico. Per quanto riguarda gli archivi, il contributo può essere erogato, come nel previgente ordinamento, solo per l’inventariazione degli archivi storici (art. 35). A norma dell’art. 36, il contributo è concesso a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta, ma possono essere erogati acconti per stati di avanzamento lavori regolarmente certificati.
Le domande vanno inviate alla Soprintendenza Archivistica entro il 31 gennaio dell’anno precedente quello di riferimento. Entro il 31 marzo, dopo aver verificato la correttezza del progetto e la congruità delle richieste, la Soprintendenza trasmette alla Direzione Generale per gli Archivi le richieste corredate dal proprio parere favorevole. La Direzione Generale per gli Archivi approva un piano nazionale per l’anno successivo, sulla base delle risorse economiche disponibili.
Si rammenta che l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente e che l’autorizzazione è resa su progetto presentato dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Sono soggetti ad autorizzazione anche gli interventi sugli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni (art. 21, commi 4 e 5).

Contributi sui fondi derivanti dall’otto per mille IRPEF destinati allo Stato

Si segnala la possibilità di proporre progetti che usufruiscano dei contributi previsti per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale.
Tali progetti corredati del parere favorevole della Soprintendenza Archivistica dovranno pervenire non oltre il termine del 15 marzo di ogni anno – e a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall’ufficio postale di partenza – alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - presso Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma”, ciascuna domanda con la relativa documentazione in un plico chiuso con apposta la dicitura “otto per mille”.

Per saperne di più vedi la pagina riguardante la destinazione dell'otto per mille sul sito del Governo.

 

EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro o in natura a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore, oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall’imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali).

Investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale del Paese attraverso una azione comune di risorse pubbliche e private. Un contributo molto importante è costituito dalle erogazioni liberali effettuate da imprese, persone fisiche e enti non commerciali che decidono di destinare una parte delle proprie risorse ai beni culturali.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito in legge in data 22 dicembre 2011, con n. 214 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ordinario n. 276, ha introdotto significativi cambiamenti relativi alle erogazioni liberali a favore della cultura.

In particolare:

  • l’art. 40, comma 9 prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali ai sensi dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100 comma 2, lettere e) ed f) del testo unico delle imposte sui redditi. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà;
  • l’art. 42, comma 9 prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati, per fini rientranti nei compiti istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, siano riassegnate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%. Le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti possono essere inviate all´indirizzo di posta elettronica erogazioniliberali[at]beniculturali.it

Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Cultura.



Ultimo aggiornamento: 21/09/2022