L’acquisizione, la vendita, il commercio o l’alienazione in qualsiasi forma di archivi o singoli documenti, indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto, sono attività delicate poiché possono coinvolgere anche beni culturali sottoposti a tutela. La normativa vigente sottopone l’alienazione e il commercio di documenti storici alla vigilanza delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Per evitare di compiere, anche involontariamente, azioni contrarie alla legge e di incorrere quindi in sanzioni, è opportuno agire con particolare cautela, attenendosi alle norme generali qui di seguito indicate e rivolgendosi, ove ci fossero dubbi, alla Soprintendenza.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. 42/2004, le alienazioni, le convenzioni e tutti gli atti relativi a beni culturali compiuti in violazione delle norme di tutela sono giuridicamente nulli.
Norme da seguire in caso di ACQUISIZIONE di archivi e documenti.
Norme da seguire in caso di ALIENAZIONE o COMMERCIO di archivi e documenti.