La Soprintendenza Archivistica accerta il particolare interesse storico e culturale di un archivio o di un documento:
- per autonoma iniziativa d’ufficio;
- su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato;
- su segnalazione del privato proprietario, possessore o detentore del bene.
La Soprintendenza, con atto motivato, avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante del fondo archivistico o del documento, dandone contestualmente comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
Il proprietario, possessore o detentore che riceva la comunicazione di avvio del procedimento ha la possibilità, entro 80 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni. Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal d.lgs. n. 42/2004.
Trascorso il termine sopra indicato, la Soprintendenza emana un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’archivio o del documento. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso, per motivi di legittimità o di merito, entro 30 giorni dalla notifica.
Sull’eventuale ricorso avverso la dichiarazione di interesse culturale decide la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Con l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, l’archivio o il documento sono definitivamente sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004.
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